Dipendente pubblico e diritto al trasferimento

21 Maggio 2013
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Il contenzioso riguardava il mancato riconoscimento del diritto al trasferimento di un dipendente pubblico adducendo, come motivazione, il fatto che vi fosse qualche altro familiare nella possibilità di accudire il familiare.
Il TAR Lazio-Roma sez. I quater sentenza 22.04.2013 n. 4033 ha riconosciuto che, se è vero che “alla luce delle modifiche normative intervenute e soprattutto di quelle più recenti, può affermarsi, sul piano generale che, per usufruire del diritto al trasferimento nella sede più vicina alla residenza del familiare da assistere, il dipendente deve dare prova, con dati e elementi oggettivi, della necessità di dover prestare assistenza al familiare disabile e che nessun altro familiare sia in grado o possa assicurare tale assistenza, fatte salve le irrinunciabili esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione” il “potere” va inteso come un “potere/volere”, nel senso che “ l’esclusività deve essere intesa come inesistenza di altri congiunti che siano disponibili a prestare indipendentemente dalle ragioni di tale indisponibilità, che possono essere oggettive ma anche soggettive”