Discordanza tra i risultati delle due prove effettuate con l’etilometro – La circostanza che il secondo rilievo dia un esito più elevato del primo ben può essere giustificata con la fase crescente del processo metabolico, riscontrabile quando l’assunzione di alcool è avvenuta da poco tempo.

12 Giugno 2013
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Cassazione penale  sez. IV 10 aprile 2013 – ud. 20 marzo 2013, n. 16265

 

 

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 17 febbraio 2011la Corted’Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato omissis colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 2, lett. c), per aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica (livello alcolemico rilevato di 1,56 e 1,76) e lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto e Euro 1.400,00 di ammenda.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato.

Deduce con il primo motivo violazione di legge. Rileva che già nel corso del processo di primo grado era stata eccepita la nullità della notificazione dell’atto di citazione a giudizio immediato, diretta al difensore a mezzo fax in violazione degli artt. 150 e 171 del cod. proc. pen. Evidenzia che, pur essendo consentita ai sensi dell’art. 150 del cod. proc. pen. la notificazione a mezzo fax, ciò può avvenire ove coesistano i seguenti elementi: l’esistenza di circostanze particolari; un decreto motivato emesso dal giudice; l’indicazione delle modalità tecnico operative ritenute necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, pertanto, il Giudice avrebbe dovuto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 comma 3, e art. 150 del cod. proc. pen. emettere decreto motivato contenente l’indicazione delle ragioni che avevano giustificato il ricorso al mezzo di notificazione speciale. Poichè l’art. 171 lett. h), del cod. proc. pen.  stabilisce la nullità della notificazione in caso di inosservanza delle modalità prescritte dall’art. 150 del cod. proc. pen. ne derivava la nullità della notificazione, senza che potesse al riguardo rilevare il ritenuto raggiungimento dello scopo sostanziale dell’atto.

Con lo stesso motivo di ricorso si rinnova, altresì, l’eccezione relativa al termine per comparire nel giudizio di opposizione a decreto penale che si celebra dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, termine che si assume essere di sessanta giorni e non di trenta come in concreto ritenuto dai giudici del merito.

Con il secondo motivo di ricorso si rileva vizio motivazionale, non potendosi ricavare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato dagli elementi indiziari acquisiti. Si osserva che i due accertamenti eseguiti dalla polzia giudiziaria registrano un valore in aumento nella seconda misurazione, laddove il tasso alcolemico si riduce con il passare del tempo: ciò è sufficiente a denunciare l’inattendibilità della misurazione. Rileva, inoltre, che, ancorchè l’art. 379 del regolamento del cds preveda che la concentrazione etilica debba risultare da due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di cinque minuti, tale spazio temporale è previsto come minimo, essendo auspicabile che la seconda prova sia effettuata dopo un intervallo pari o superiore a venti minuti, per ridurre al minimo le possibilità di misurazioni fallaci. Osserva, inoltre, che le misurazioni legate al tratto orale faringeo possono essere influenzate da molteplici fattori e che il ricorrente era stato sottoposto a intervento chirurgico nel pomeriggio precedente al rilievo, oltre ad avere assunto farmaci che potevano aver inciso sulle rilevazioni.

Rileva, infine, che la pena era eccessiva e che non era stata fornita alcuna motivazione in ordine ai parametri per la sua determinazione ai sensi dell’art. 133 del codice penale.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello in forza del quale la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax a norma dell’art. 148 comma 2 bis, del cod. proc. pen.  (si veda Cass. S.U. 28451/2011). Nessuna nullità, pertanto, è ravvisabile nella specie, non essendo necessari gli adempimenti indicati dal ricorrente al fine di accedere alla notifica con le modalità in concreto poste in essere.

E’ da rilevare, poi, che, ove una nullità fosse ravvisabile, la stessa sarebbe sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo, essendo stato il difensore presente all’udienza e in condizione, quindi, di espletare l’attività difensiva (circa la sanatoria della nullità dell’avviso al difensore irregolarmente trasmesso per raggiungimento dello scopo in ragione della presenza all’udienza cui l’avviso era finalizzato di un difensore o un suo sostituto, si veda Cass. 24842/2007).

In ordine al rilievo relativo al mancato rispetto del termine di comparizione, si richiama l’enunciato di Cass. 6377 del 22/11/2007, secondo cui “ai sensi degli art. 464 comma 1, e art. 456 comma 3, del cod. proc. pen. il termine a comparire per il giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica è pari a trenta giorni” (nello stesso senso Cass. n. 43366 del 29/09/2003).

Quanto alla censura relativa al vizio di motivazione, la stessa va disattesa, poichè i giudici di merito hanno fornito congrua motivazione, sulla scorta di molteplici elementi, nessuno di essi inficiato da seri rilievi, riguardo alla responsabilità dell’imputato, accertata in modo inconfutabile mediante la duplice rilevazione effettuata secondo la prescrizione di legge, osservando con argomentazione logica che la circostanza che il secondo rilievo avesse dato un esito più elevato del primo ben poteva essere giustificata con la fase crescente del processo metabolico, riscontrabile quando l’assunzione di alcool è intercorsa da poco tempo.

Infondate risultano, altresì, le censure relative alla pena, poichè la stessa è stata quantificata in termini prossimi al minimo edittale.

Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato con onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.