Finanziamento della formazione professionale della Polizia Locale con i proventi del Codice della Strada – V. Giannotti

23 Agosto 2013
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Le attività di formazione e aggiornamento  professionale del Corpo della Polizia Locale possono essere finanziate con i  proventi del Codice della Strada.   Importante parere espresso dalla  Parere Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Lombardia 3/7/2013 n. 274 circa la possibilità del finanziamento delle spese di formazione e  di aggiornamento professionale del Corpo della Polizia Locale, portando tali  risorse al di fuori dei limiti di contenimento delle spese di formazione  sanciti dall’art. 6, comma 13, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122.
FINALITA’ DELLE MODIFICHE APPORTATE  ALL’ART.208 CDS
I giudici lombardi, in via preliminare, sono stati chiamati a  chiarire se nella nuova disposizione normativa data dal legislatore potessero  essere inclusi nel concetto di “mezzi ed attrezzature” anche tutto ciò che non  abbia un legame diretto con il potenziamento delle attività di controllo in  materia di circolazione stradale, ivi comprese le attrezzature individuali  degli appartenenti al corpo di polizia locale. Secondo i giudici contabili lombardi, il legislatore,  modificando il testo dell’art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, ha inteso  rafforzare la deroga al principio di unicità del bilancio, consentendo che i  proventi da sanzione amministrativa in tema di circolazione stradale siano  vincolati a specifiche destinazioni previste per legge, al fine di correlare  parte delle somme incassate dalle amministrazioni locali al miglioramento della  sicurezza e potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione  stradale. In particolare l’art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in  misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli  enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata “… al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle  violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di  automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale  e di polizia municipale..” L’utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con  l’acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed  attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale). Il  legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la  facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari  all’espletamento del servizio. Non v’è dubbio, secondo i giudici contabili, che il  riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del  reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine  “attrezzature” evidenzia l’ammissibilità di spese sostenute per incrementare i  dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta  il servizio di Polizia locale. Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti  gli esempi annotati dall’amministrazione richiedente (divise e buffetteria,  armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali,  prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli,  apparecchiature informatiche portatili). Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio  della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica  destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della  Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali  ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo  normativo.
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE I magistrati contabili, si spingono  oltre, e precisano che anche se in via apparentemente meno evidente, non può  essere revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di corsi di  formazione e di aggiornamento professionale siano da annoverarsi fra le spese  sostenibili ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. b, del decreto legislativo  30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l’attività formativa sia congrua e  strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle  materia della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello  professionale del personale dipendente nell’espletamento dell’attività di  controllo e di repressione delle violazioni al Codice della Strada.
CONCLUSIONE
Con ampia apertura da parte della magistratura  contabile la stessa evidenzia come “la  corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla  valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore  e, in via sussidiaria, dall’accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel  caso di specie, ad assicurare l’incremento dei controlli preventivi e  repressivi nel settore della circolazione stradale”.