In particolare, l’articolo 4, prescrive che sulle autostrade e sulle strade extraurbane di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, e, previo decreto prefettizio, sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148, codice della strada, debitamente approvati ed omologati per consentire di accertare in modo automatico la violazione, senza, cioè, la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti.
Dell’utilizzazione o installazione dei suddetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il rilevamento delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148, codice della strada, la norma impone di dare informazione agli automobilisti.
E l’informazione agli automobilisti deve essere data, ovviamente, con apposita segnaletica verticale…