Prendiamo spunto dalla sentenza del giudice di pace di Portogruaro del 17 maggio 2013, n. 179, per trattare del trasporto di merci da parte di autocarri di mcpc non superiore alle 6 t. (si pensi al Ford Transit, o al Mercedes Benz, come nel caso trattato nella pronuncia in commento), aventi targa straniera e transitanti tra l’Italia ed uno Stato estero extracomunitario (nel caso di specie, l’Ucrania, ma potrebbe trattarsi, come spesso accade, della Moldavia).
Tale tipologia di trasporto deve essere autorizzata? E quali sanzioni applicare?
La sentenza del giudice di pace di Portogruaro è, al riguardo, molto chiara ed esplicativa.
Innanzitutto, analizziamo la normativa di riferimento.
Articolo 88, codice della strada – Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1 Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2 La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall’apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, e che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3 Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto di terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
Art. 44. – Trasporti internazionali
Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purche’ siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.
Le imprese aventi sede all’estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali.
La mancanza, l’inefficacia o l’indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca piu’ grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
Costituisce comunque violazione ai sensi dell’articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all’estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale.Art. 46. – Trasporti abusivi
Fermo quanto previsto dall’articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nel caso di specie, il veicolo veniva sanzionato per violazione degli articoli 44 e 46, legge 298/1974 perché quale veicolo immatricolato in Ucraina effettuava un trasporto internazione extracomunitario di cose (pacchi privati) per conto di terzi, dall’Italia all’Ucraina, senza la prescritta autorizzazione CEMT o bliaterale.
Il giudice di pace ritiene corretta l’applicazione della suddetta sanzione. Vediamo di capire perché.
In questo contesto di applica la disciplina della legge 298/1974, essendo in presenza di un trasporto internazionale. Non può invece applicarsi l’articolo 88, comma 2, codice della strada, che si riferisce la servizio di trasporto di cose per conto terzi da parte di veicoli immatricolati in Italia.
Il principio generale è che per effettuare qualsiasi autotrasporto di merci che interessi il territorio di uno Stato diverso da quello di immatricolazione del veicolo è necessario che l’impresa che lo effettua sia in possesso di apposito titolo autorizzativi internazione, a meno che specifiche intese o accordi non prevedano la liberalizzazione di particolari tipi di trasporto.
Per i Paese appartenenti all’Unione Europea è prevista la c.d. licenza comunitaria.
Per gli Stati extracomunitari, come lUcraina e la Moldavia, il CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti) ha fissato la regola generale che tutti i vettori stabiliti in Stati che non fanno parte dell’Unione Europea, a prescindere dalla portata del veicolo o dal fatto che trasportino cose in conto proprio o per conto terzi, devono essere muniti di una autorizzazione valida per entrare in Italia, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e distribuita dalla competente Autorità dello Stato di immatricolazione del veicolo.
La mancanza dell’autorizzazione fa rientrare il trasporto nella categoria del “trasporto abusivo”.
Per il trasporto internazionale trova, quindi, applicazione, il disposto del comma 3, dell’articolo 88, codice della strada., perché le imprese estere sono soggette alla previsione dell’articolo 46, legge 298/74, in base all’articolo 44, secondo il quale le imprese aventi sede all’estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazioni consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali..
Tra Italia e Ucraina, in particolare, è intervenuto un accordo bilaterale, recepito con la legge 19 ottobre 1999, n. 404, che ha natura di specialità rispetto alle autorizzazioni CEMT: in base a tale accordo, per il trasporto di merci tra i due Stati vige il principio generale della necessità di una “autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente del Paese nel territorio del quale si effettua il trasporto, salvo quanto stabilito dall’articolo 14 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista prevista dall’articolo 28 del presente Accordo” (cfr. articolo 13).
Non sono invece soggetti ad autorizzazione alcuni tipi di trasporti, tra cui quelli relativi ai trasporti postali.
La norma, però, non specifica se il trasporto postale debba essere solo quello pubblico o anche quello privato: siccome gli accordi bilaterali sono stati stipulati nell’ambito del CEMT, che risulta più restrittivo rispetto alla disciplina che regola i trasporti all’interno della UE, ci si deve riferire a quanto prevede quest’ultima.
In ambito comunitario, la Direttiva 2006/94/CE ha elencato i trasporti internazionali di merci su strada che non sono soggetti a licenza comunitaria né ad altri regimi autorizzativi, tra cui i trasporti postali svolti in regime di servizio pubblico.
Pertanto il trasporto postale privato deve essere autorizzato, pena la sua dichiarazione di trasporto abusivo.