Che fare?
lo chiarisce il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la Circolare del 14-1-2013 n. 1/13 (Art. 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, modificato dall’art. 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Iscrizione anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n. 4849/2012) ricordando che il Consiglio di Stato si è già espresso sull’argomento (parere n. 4849/2012 ) ed in particolare affermando che “alla luce della normativa di settore l’iscrizione nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante, ed ha affermato che la “…mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo”.
Quindi iscrizione anagrafica anche in carenza di requisiti igienico-sanitari: con opportunità/obbligo però di attivare le procedure e controlli conseguenti in merito alla carenza dei requisiti di idoneità alla abitabilità.