Responsabilità per danni: solo se la situazione di fatto concreti la c.d. insidia, cioè un pericolo occulto caratterizzato, contemporaneamente, dal doppio requisito della non visibilità e non prevedibilità dello stesso – Ufficio del Giudice di pace di Taranto, sez. I, 4/7/2014, n. 1830

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