I Comuni possono disciplinare la circolazione dei veicoli al servizio delle persone disabili adottando limitazioni e divieti – G. Carmagnini

12 Agosto 2014
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Con la modifica dell’articolo 3 del codice della strada e la nuova definizione di area pedonale si è ribaltato il concetto della limitazione alla circolazione dei veicoli nelle zone in cui la Giunta interviene a tutela tenendo della sicurezza della circolazione, della salute, dell’ordine pubblico, del patrimonio ambientale, culturale e del territorio (articolo 7, comma 9 del codice della strada).

In sostanza, l’area pedonale è oggi una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli a emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

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