Una volta ritenuto che il preavviso è atto esecutivo, l’opposizione allo stesso va qualificata come opposizione ad esecuzione già iniziata, con la conseguenza che la competenza (per la fase sommaria) è regolata dall’art. 615 comma 2, cpc, per cui l’atto andava indirizzato al Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione – Corte di Cassazione civile, 21/03/2014.

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