Articolo 22 c.d.s. – Accessi e diramazioni – Casi operativi a cura di C. Lo Iacono

11 Settembre 2014
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Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la conservazione del patrimonio stradale, il codice della strada1, all’articolo 222 stabilisce che senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere aperti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. Gli accessi e le diramazioni già esistenti e provvisti di autorizzazione devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel titolo II del codice ed è vietato trasformarli e variarli nell’uso senza preventiva autorizzazione.
Nelle strade urbane, un tipo particolare di accesso è costituito dal passo carrabile, la cui realizzazione e utilizzazione è subordinata a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada nel rispetto, oltre che delle norme del codice della strada, della normativa edilizia e urbanistica vigente.

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