Le sanzioni accessorie. Fermo e confisca. Dottrina, prassi, modulistica e procedure operative aggiornato alla circolare 1/8/2014,prot.300/A/5721/14/101/20/21/4 – a cura di G. Carmagnini – Terza Parte

29 Settembre 2014
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Trasferimento materiale del veicolo a seguito di notifica dell’ordinanza di confisca.

Entro 30 giorni da quando il provvedimento di confisca divenuto definitivo, secondo i parametri prima accennati, il custode (conducente e/o obbligato in solido) trasferisce il veicolo a proprie spese e sotto la propria responsabilità, garantendo la sicurezza della circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi dell’articolo 214-bis (Il provvedimento di confisca adottato secondo l’allegato 1 della circolare 34/07 dovrà, quindi, opportunamente indicare tutti gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 213, comma 2-bis, in capo al proprietario/custode).
La prefettura è tenuta a dare tempestiva comunicazione della definitività della confisca alla Filiale dell’Agenzia del Demanio e al custode-acquirente, attestando altresì l’assenza di gravami in ordine al procedimento sanzionatorio. I tempi e i termini della trasmissione sono specificati nel decreto dirigenziale in quanto, fino alla data di ricezione delle prescritte informazioni, le spese di custodia restano a carico della prefettura.
La prefettura informerà il custode-acquirente relativamente al termine entro il quale il veicolo confiscato dovrà essergli consegnato e provvederà a rendere disponibile in copia il verbale di sequestro.

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