Il pedone non ha sempre ragione

14 Ottobre 2014
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Laddove il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, non può invocare la responsabilità o la corresponsabilità dell’automobilista. Questa la conclusione alla quale è arrivata la Corte di Cassazione Civile sez. VI 25/9/2014 n. 20307.
Nel caso specifico il pedone aveva “tagliato” la sede stradale in senso diagonale, sbucando improvvisamente davanti alla macchina dell’imputato.