Se fra gli aspiranti c’è l’ex amante, il commissario si deve dimettere dalla commissione di concorso

14 Ottobre 2014
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L’avere intrattenuto (sia pure in passato) una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto circostanza (ben diversa dall’ipotesi della mera collaborazione scientifica) astrattamente idonea ad offuscarne l’immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà. L’ordinamento amministrativo, infatti, con tale genere di misure mira ad evitare tutte quelle ipotesi in cui, per circostanze oggettive, vi è il concreto pericolo (ma non necessariamente la certezza, attesa la natura formale della tutela) che possa essere compromessa la serenità di giudizio e la natura formale dell’accertamento. La persistente notorietà all’interno dell’Università della suddetta vicenda, poi, accresceva maggiormente l’esigenza di tutela dell’interesse alla trasparenza delle operazioni di valutazione, al fine di precludere ogni indebito sospetto di parzialità da parte della Commissione giudicatrice. Questa la conclusione alla quale è arrivato il TAR Lombardia-Milano sez. I sentenza 04.09.2014 n. 2307