“Obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti al ministero a fini di pubblicazione da parte dei gestori degli impianti di carburanti (L. 99/2009, art. 51) – Indicazioni per il monitoraggio da parte dei Comuni” – Ministero dello Sviluppo Economico

10 Novembre 2014
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L’art. 51 della legge 99/2009 stabilisce l’obbligo per i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione di comunicare i prezzi praticati al Ministero a fini di pubblicazione. Il Ministero ha avviato la raccolta dei prezzi e la loro pubblicazione on-line tramite un’apposita piattaforma web la cui consultazione consente di conoscere in tempo reale i prezzi praticati presso i punti vendita sul territorio nazionale con il conseguente beneficio di una maggiore trasparenza del mercato e per i consumatori di poter scegliere il punto vendita preferito.
La norma stabilisce altresì (art. 51 comma 3) che in caso di omissione della comunicazione del prezzo o di comunicazione di un prezzo inferiore a quello praticato si applicano le sanzioni previste dall’art. 22 comma 3 del d.lgs. 114/98. Quest’ultimo decreto legislativo, come noto, attribuisce ai Sindaci (art. 22 comma 7) la competenza per quel che riguarda l’accertamento della violazione e l’applicazione della sanzione, nonché l’incasso dei proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
La successiva normativa attuativa dell’art. 51 L. 99/2009 (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013, pubblicato nella GU del 15 marzo 2013, N. 63) ha definito le modalità operative per l’attuazione di questo obbligo che è ormai in vigore dal 16 settembre 2013 per tutti gli impianti situati sull’intero territorio nazionale. L’applicativo web per la consultazione e la comunicazione dei prezzi, c.d. “Osservaprezzi carburanti” è accessibile al seguente indirizzo:
https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch1

Ad oggi sono registrati più di 18.000 impianti (che dipendono da più di 13.000 imprese), ma come è noto, il numero degli impianti del nostro Paese si aggira tra i 23 e i 24.000 e si verifica ancora una parziale evasione dell’obbligo, nonostante l’informazione diramata da questo Ministero tramite molteplici canali.
Al riguardo si ritiene opportuno, come già segnalato nella comunicazione del 21 gennaio 2014 prot. N. 9506, diramata tramite ANCI), che nell’ambito dei controlli dei Comuni sia inserita la verifica dell’adempimento a tale obbligo di comunicazione, soprattutto per garantire il completamento della mappatura degli impianti per i quali raccogliere le comunicazioni ed offrire così ai consumatori il quadro più possibile completo delle possibilità di rifornimento.

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