OLIO ED OLIERE: divieto di rabbocco
E’ entrato in vigore oggi , 25 novembre, per effetto dell’art. 18 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”. Si prevede infatti che gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta. La violazione della norma è punita con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e con la confisca del prodotto.
sarebbe interessante sapere , poiche’ spesso le nuove normative afferenti sono spesso “evasive” sui particolari,chi deve apporre un’ “SISTEMA DI PROTEZIONE”(quale,fatto in che modo ,applicato solidalmente con il contenitor)tale accorgimenti (l’OSA che somministra ? la Produzione , sostituendo gli odierni “salvagocce” che comunque possono permettere rabbocchi?Nel primo caso l’Industria dovra’ attrezzarsi.
saluti
R.Gabrielli