Il comandante della Polizia Locale e l’inquadramento gerarchico all’interno del Comune – a cura di L. Boiero

23 Febbraio 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La corretta collocazione dei comandi e dei servizi di Polizia Locale negli assetti organizzativi degli Enti non è cosa semplice.
Il problema nasce dalla formulazione del comma 1  dell’articolo 9  della Legge n. 65/86 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” il quale dispone: << Il  comandante  del Corpo di polizia municipale è responsabile verso  il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo >>.
La questione  si è aggravata notevolmente negli ultimi anni dove, per colpa di  una spending review dopo l’altra, nella faticosa ricerca di  risparmi nelle poste di bilancio rappresentate dalla spesa del personale,  si  eliminano dei    posti   lasciati   liberi   momentaneamente   dai  Comandanti-dirigenti, assegnando il Comando nelle mani di funzionari – normalmente titolari di P.O. – ed incardinando il comando/servizio sotto un dirigente amministrativo.
Laddove ci sono comandanti che non accettano di buon grado di  relazionarsi con un responsabile che non riveste le qualifiche proprie di un appartenente al Corpo (art. 5 legge n. 65/86 “Funzioni di polizia giudiziaria,  di  polizia  stradale,  di pubblica sicurezza”), ci si ricorda del prefato articolo 9, ci si rivolge alla magistratura, e il più delle volte si raggiunge anche il risultato sperato.
La problematica la ritroviamo nuovamente in una recente sentenza del Consiglio di Stato – n. 75/2015 del 16/1/2015 – dove leggiamo che il  Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con propria  sentenza, respingeva il ricorso  con cui un  tenente del Corpo dei Vigili urbani, chiedeva l’annullamento di una  delibera della  Giunta comunale del Comune dove lo stesso prestava servizio  nella parte in cui, mentre prevedeva la progressione verticale per i posti vacanti di funzionario D3 e di istruttore direttivo – amministrativo D1, per l’area vigilanza stabiliva la necessità del concorso pubblico per la copertura del posto di vice comandante dei vigili urbani, posizione D3.
I giudici amministrativi d’appello, nel respingere il ricorso, hanno affermato  una serie di principi molto importanti  sui quali vale la pena soffermarci.

Continua a leggere