La detenzione di un lampeggiante blu collocato su  un’auto privata (L. Boiero)

23 Giugno 2015
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Durante un’operazione di Polizia Stradale si accerta che un privato cittadino detiene un lampeggiante blu del tipo di quello in uso anche alle forze di polizia collocato sul tetto della propria vettura. Illecito penale o amministrativo?

Riferimenti normativi

L’articolo 497-ter del codice penale punisce  con la reclusione da uno a quattro anni:
1) chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.
L’articolo 177 del Codice della Strada prevede invece che l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile “come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto”. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1).
Chiunque, al di fuori dei suddetti casi, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

Il caso

L’art. 497/ter cod. pen. punisce, tra l’altro, chiunque “illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione” (comma 1, n. 1).
Nella struttura della fattispecie in esame sono compresi, quindi: a) la detenzione di oggetti che identificano un corpo di polizia o ne simulano la funzione; b) la illiceità della detenzione.
Integra quindi il  primo requisito la detenzione di  tutti i segni, contrassegni, documenti od oggetti che rimandano, inequivocabilmente, ai corpi di polizia, perché li identificano nel sociale o costituiscono strumenti attraverso cui si esplica la funzione ad essi demandata (divisa, distintivo, lampeggianti, paletta di servizio, ecc). Deve trattarsi, cioè, di elementi che portano il quivis de populo ad identificare il portatore o detentore come soggetto appartenente a forze di polizia o esplicante una funzione di polizia.

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