Il discarico della cartella in caso di prescrizione – approfondimento in risposta a un quesito (M. Ancillotti)

16 Luglio 2015
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Nel più ampio sistema dell’attività di controllo svolta dall’ente creditore per fronteggiare eventuali richieste di annullamento, da sempre si discute se l’attività di autotutela competa all’ente creditore o al concessionario del servizio riscossione, nel nostro caso di specie ad Equitalia spa, o se, al contrario, ogni questione attinente la legittimità dell’attività di riscossione debba essere affrontata e discussa in sede giudiziaria con eventuale annullamento disposto dal giudice (dell’esecuzione o di pace).
In realtà tutte e tre le risposte sono corrette; tutto dipende dal momento procedimentale nel quale ci troviamo e a chi la richiesta di annullamento in autotutela viene inoltrata.
In termini assoluti si suole distinguere tra autotutela volontaria – disposta in fase esecutiva, dallo stesso ente creditore e ridefinita in veste dinamica come vera e propria difesa preprocessuale anticipatoria della eventuale fase di formale contenzioso – e autotutela imposta disciplinata, soprattutto, dalla legge di stabilità 2013. A queste si aggiunge l’annullamento giudiziario disposto all’esito di un processo di verifica della legittimità della pretesa di riscossione avanzata dall’amministrazione
Per motivi di spazio non è possibile analizzare tutti gli aspetti relativi alla autotutela volontaria. Ci limitiamo a ricordare che con essa si intende il potere concesso all’ente creditore di cancellare dal ruolo una posizione per la accertata, incontrovertibile sussistenza di un vizio oggettivo della procedura evitando inutili contenziosi giudiziari. All’interno dei poteri spettanti agli enti creditori è infatti possibile enucleare un complesso di facoltà che consenta, in presenza di ben definiti presupposti oggettivi e giuridici, l’attivazione di poteri interni finalizzati all’autoannullamento dell’atto esecutivo (cartella di pagamento od ingiunzione fiscale che sia).
Nell’ambito del procedimento di riscossione ed esecuzione, quanto meno nella procedura tramite ruolo, la norma di conferimento di tale potere è contenuta nell’articolo 390 del regolamento di esecuzione al codice della strada ove si dispone che “in caso di erronea iscrizione a ruolo, l’autorità amministrativa … chiede all’esattore … la cancellazione”. La norma costituisce, quindi, una ragionevole fonte del conferimento del potere di agire in via di autotutela ove l’espressione erronea iscrizione a ruolo consente ad ogni singolo ente creditore di adottare discipline che abbiano, appunto, l’effetto di esplodere tale espressione spacchettandola in tante, tassative ed oggettive casistiche riconducibili ad una erronea iscrizione a ruolo. Fra queste casistiche rientra anche la eventuale accertata e non dubitabile prescrizione della procedura (di cui, qui diamo per conosciuti i riferimenti sostanziali, tutt’altro che facili da comprendere e agevoli da proiettare in ambito di procedure esecutive).

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