Il vaso di Pandora dell’indennità di turno

Secondo la mitologia, il vaso di Pandora era un dono fatto a Pandora da Zeus, il quale le aveva raccomandato di non aprirlo. Pandora, che aveva ricevuto dal dio Ermes il dono della curiosità, non tardò però a scoperchiarlo, liberando così tutti i mali del mondo.

Perché questa premessa? Perché l’ARAN, sollecitata da un ente (che più di peccare di curiosità, a parere di chi scrive, ha peccato di “una qualità” che non è possibile scrivere su queste righe per rispetto di chi legge) che ha ritenuto “aprire il vaso”, ha risposto “liberando un male nei confronti dei turnisti”.

Ma andiamo con ordine.

Come tutti nell’ambiente pubblico sanno, esiste per il dipendente la possibilità di usufruire, per un determinato numero massimo di ore annuali, dei permessi brevi: intesi questi come un’assenza dal servizio, in genere, non superiore a 3 ore.

Il tutto a condizione che la quantità di permesso utilizzata sia “restituita” con una equivalente ed aggiuntiva prestazione oraria entro il mese successivo secondo le regole stabilite dalla regolamentazione interna del singolo ente di appartenenza; chi richiede siano restituite/recuperate in unica soluzione, chi con periodi non inferiori a 30 minuti, chi anche con singoli minuti, ecc. ecc: ma non è questo che conta ora, in quanto fino a qui tutto chiaro.

Il problema si pone, esclusivamente, per il personale che percepisce l’indennità di turni, cioè per chi lavora a turni.

Qui l’ARAN, rispondendo ad un quesito pare rivoluzionare, a danno dei dipendenti, le modalità di conteggio fino ad ora utilizzate nella stragrande maggioranza degli enti locali.

 

In sostanza, partendo da un esempio di un permesso di tre ore (ma è solo un esempio in quanto il principio, qualunque sia l’indirizzo preso sarà poi applicabile a tutti i permessi brevi), l’ARAN precisa chenonostante il recupero orario, al lavoratore per le tre ore di permesso fruite non potrebbe essere corrisposta l’indennità di turno in quanto:

a)  non avendo reso la prestazione per le tre ore a causa del permesso, viene meno il presupposto stesso per l’erogazione dell’indennità; in base all’art.22, comma 6, del CCNL del 14.9.2000, l’indennità di turno può essere corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno;

b) a seguito del recupero, il lavoratore avrà pure reso una maggiore prestazione lavorativa, corrispondente alle ore di permesso fruite, ma, come si è già detto, essa finisce per collocarsi necessariamente al di fuori dell’articolazione oraria prevista per lo stesso  nell’ambito del turno e, quindi, non può essere considerata come rientrante nel regime della turnazione.”

 

In sostanza al lavoratore che oggi lavora tre ore e domani, per ripagare il debito orario per il permesso breve, ne lavora nove, secondo l’ARAN, pur avendo lavorato complessivamente dodici ore, spetterebbe l’indennità di turno solo per sei ore, cioè a quelle corrispondenti al turno intero programmato effettuato. Al limite, aggiunge chi scrive, se per motivate esigenze di servizio il giorno seguente dovesse essere programmato un turno di 9 ore, allora potrebbe percepire, al limite, il turno per 9 ore: ma mai, secondo l’ARAN (curioso che nelle risposte ai quesiti ARAN utilizzi sempre più spesso i termini “dovrebbe, potrebbe, sarebbe”, anziché quelli, più certi “deve, può, è”) per le tre ore “del turno spezzato” andando a casa tre ore prima.

 

Il problema non è di poco conto; pensiamo al dipendente che chiede un permesso per trenta minuti a fine turno: secondo ARAN non gli spetterebbe il turno, né per la mezz’ora recuperata successivamente, né per le cinque ore e mezzo lavorate nel giorno in cui è uscito dal lavoro 30 minuti prima.

 

Ma ancora: e quanto il dipendente è sostanzialmente costretto ad andarsene dal lavoro qualche ora prima? Per recuperare straordinari che sempre più raramente non sono pagati? Anche in questo caso, allora, oltre al mancato pagamento dello straordinario, la beffa di perdere l’indennità di turno nelle ore lavorate nel giorno in cui “si scala lo straordinario”

Sicuramente la questione non mancherà di far discutere, ma sarà probabilmente presa come spunto da “meticolosi funzionari”  anelanti di diminuire lo stipendio “dei vigili”.

 

di Maurizio Marchi

 

3 thoughts on “Il vaso di Pandora dell’indennità di turno

  1. Chiaramente la questione posta dall’Aran è solo un punto di vista “generale ed astratto” come la stessa ha modo di chiarire in uno dei due pareri resi recentemente per lo stesso problema (Ral_1784). Peraltro, non mancano le contraddizioni con altri pareri resi dalla stessa e sullo stesso argomento, fermo restando che le risposte che l’Agenzia fornisce in relazione ai quesiti formulati dagli enti, devono essere ricondotte nell’ambito della “attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi”,
    espressamente prevista dall’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001.
    Le stesse risposte, pertanto, assumono il contenuto di un orientamento di parte datoriale, e quindi non hanno carattere vincolante e non rivestono neanche la caratteristica della “interpretazione autentica” per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale.
    Gli enti, quindi, hanno piena disponibilità sulla valutazione delle singole questioni, e sulla indicazione delle soluzioni coerenti con le clausole contrattuali
    nel rispetto dei principi fondamentali di correttezza e buona fede.

  2. Non solo caro maurizio il problema e’ anche un’altro/ noi in un comune piccolo siamo due vigili/ ebbene quando sono stato costretto a stare a casa per un piede fratturato per circa quaranta giorni/ oltre a me ovviamente senza indennita’ di turnazione , purtroppo e’ rimasto anche il collega per 40 giorni pero’ continuando a fare il turno // cio’ e’ assurdo / come assurdo e’ il fatto che se io chiedo permesso di uscire mezz’ora prima esempio 13.30 // il collega non prende turnazione pur non aveno colpe // grazie per l’attenzione // cordiali saluti

  3. …ancora sul turno…

    In presenza di una organizzazione del lavoro per turni, ove nell’ambito della medesima giornata, per una sola delle due fasce orarie previste, non fosse presente personale turnista (causa malattia, ferie, ecc.), il personale turnista dell’altra fascia oraria avrebbe comunque diritto all’indennità di turno pur non verificandosi un servizio di almeno 10 ore?
    …………….si ritiene che l’assenza, nel corso del mese, di un lavoratore (per una delle legittime fattispecie di assenza legittima dal lavoro, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ad esempio, ferie, malattia, permessi, ecc.), impiegato insieme ad altri in predefiniti turni di lavoro secondo la disciplina dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000 (articolazione giornaliera avvicendata ed equilibrata, con effettiva rotazione del personale), non incide sulla sussistenza del turno, non determina il venire meno delle condizioni e quindi non modifica sostanzialmente la condizione di “turnista” degli altri lavoratori.
    Parere ARAN 10/7/2015 n. RAL_1776

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