Corretto refuso. Esempio di circolare operativa sulle nuove disposizioni in materia di trasporto passeggeri da parte di conducenti minorenni e traino di rimorchi non leggeri da parte di titolari di patenti speciali – le novità in vigore da oggi 18 agosto 2015 (G. Carmagnini)

18 Agosto 2015
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Esempio di circolare operativa

 

Per effetto della legge 115/2015 (legge europea 2014) sono state apportate alcune importanti modifiche al codice della strada, per quanto riguarda le patenti speciali (relativamente al traino dei rimorchi non leggeri) e, novità ancora più importante, per il trasporto di passeggeri da parte di minorenni conducenti di veicoli per la guida dei quali è necessaria la patente delle categorie AM (ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote), A1 (motocicli leggeri e tricicli fino a 15 kW per le patenti di categoria A1 rilasciate dal 19 gennaio 2013, ovvero anche quadricicli non leggeri e tricicli di qualsiasi potenza, per le patenti di categoria A1 rilasciate prima del 19 gennaio 2013) o B1 (quadricicli non leggeri).

 

Anche alla luce delle attese indicazioni del Ministero dell’interno, è necessario fornire le prime indicazioni operative per consentire alle pattuglie su strada di affrontare le situazioni che si presenteranno a partire dal 18 agosto 2015 .

 

Gli ufficiali sono pregati di dare ampia informazione e diffusione del presente comunicato alle pattuglie in servizio, disponendo di conseguenza.

 

 

PATENTI SPECIALI.

 

Sino alle ore 24 del 17 agosto 2015 il titolare di patente speciale può trainare unicamente un rimorchio leggero (cioè con mcpc fino a 750 kg).

Dal 18 agosto 2015, per effetto della modifica dell’articolo 116 del codice della strada tale limitazione non esiste più. Ne consegue che il titolare di patente speciale è soggetto alle stesse disposizioni del titolare di patente normale per quanto riguarda il traino dei rimorchi.

Dal punto di vista operativo, pertanto, il titolare di patente speciale categoria B potrà trainare da domani anche un rimorchio non leggero, tale da determinare una massa del complesso non superiore a 3,5 tonnellate; ovvero, potrà superare tale massa complessiva, fino a 4,25 tonnellate, se nell’ultima colonna del verso della patente card è annotato il codice unionale “96”, ovvero, se è titolare di patente di categoria BE (o anche C1E, CE, D1E, DE).

Negli altri casi, quando il rimorchio non è leggero, è necessaria la patente con l’estensione E (BE, C1E, CE, D1E, DE).

Si ricorda che il traino di un rimorchio senza la necessaria patente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 116, commi 15 e 17.

 

TRASPORTO DI PASSEGGERI

 

Sino alle ore 24 del 17 agosto 2015 ai minori di anni 18 non è consentito il trasporto di passeggeri sui veicoli che si guidano con patenti AM, A1 e B1 (le uniche che si conseguono prima del compimento del diciottesimo anno di età).

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 115 del codice della strada (modifica del comma 1 e abrogazione del comma 4), nonché dell’articolo 170 del codice della strada (modifica dei commi 2 e 7) la situazione cambia dal 18 agosto 2015.

Infatti, da tale data il minore di anni 18 che ha compiuto 16 anni può trasportare un passeggero (se il veicolo lo consente) con i veicoli per la guida dei quali è necessaria la patente delle categorie AM (ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote), A1 (motocicli leggeri e tricicli fino a 15 kW per le patenti di categoria A1 rilasciate dal 19 gennaio 2013, ovvero anche quadricicli non leggeri e tricicli di qualsiasi potenza, per le patenti di categoria A1 rilasciate prima del 19 gennaio 2013) o B1 (solo quadricicli non leggeri).

L’altra novità conseguente riguarda il regime sanzionatorio, anche alla luce dell’interpretazione ministeriale alla quale per il momento occorre attenersi. Infatti, con l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 115, che sanzionava in via speciale il minorenne che trasportava passeggeri sui veicoli che si guidano con le suddette categorie di patente, il Ministero dell’interno ha ritenuto applicabile unicamente le sanzioni dell’articolo 170 del codice della strada per il trasporto di passeggeri sui ciclomotori, se il conducente è minore di anni 16 e/o se il ciclomotore non consente il trasporto del passeggero. Di fatto, non si applica alcuna sanzione dell’articolo 115 del codice della strada per il trasporto di passeggeri da parte di minori di anni 16, ma solo le sanzioni dell’articolo 170 se si tratta di ciclomotori, a prescindere dall’idoneità del veicolo.

 

Quindi, semplificando, per quanto possibile:

 

  • Il conducente che ha compiuto 16 anni, ma non ancora 18 anni e che alla guida di uno dei predetti veicoli trasporta un passeggero, se il veicolo lo consente, da domani non incorre in alcuna sanzione. Se si tratta di ciclomotore che non consente il trasporto del passeggero, si applica la sanzione pecuniaria dell’articolo 170, commia 6. Se si tratta di uno degli altri veicoli sopra descritti, che non consente il trasporto di passeggeri (o se trasporta passeggeri in sovrannumero), si applica la sola sanzione pecuniaria dell’articolo 169, comma 7.

 

  • Il conducente minore degli anni 16 continua a non poter trasportare passeggeri sui ciclomotori, anche se il veicolo è idoneo allo scopo. Se il minore degli anni 16 trasporta un passeggero sul ciclomotore, a prescindere dalla idoneità del veicolo, si applica la sanzione pecuniaria dell’articolo 170, commia 6 e quella accessoria del comma 7[1]. Se si tratta di uno degli altri veicoli sopra descritti che non consente il trasporto di passeggeri (o se trasporta passeggeri in sovrannumero), si applica la sola sanzione pecuniaria dell’articolo 169, comma 7, ma va ricordato anche che in tali casi si tratta di veicoli per la guida dei quali è necessaria la patente di categoria A1 o B1, che si può conseguire solo dopo aver compiuto 16 anni; da ciò consegue che sicuramente il conducente commette il reato di cui all’art. 116 – guida senza patente – e la violazione amministrativa di cui all’articolo 115, comma 3, primo periodo – mancanza del requisito di età per la guida di tali veicoli – (conseguente applicazione anche del fermo amministrativo di cui al comma 6 dell’art. 115 e eventuale ipotesi di incauto affidamento prevista sia dall’art. 116/14, sia dall’art. 115/5).

 

  • Il conducente che ha compiuto 18 anni continua a poter trasportare il passeggero su qualsiasi veicolo idoneo e risponde della violazione dell’articolo 170, comma 2, con applicazione della sola sanzione pecuiniaria del comma 6, se si tratta di ciclomotore non idoneo al trasporto del passeggero, oppure risponde della violazione dell’articolo 169, comma 7, se si tratta di altri veicoli che non consentono il trasporto del passeggero, ovvero se trasporta passeggeri in sovrannumero.

 

Resta inteso che continuano ad applicarsi in ogni caso, eventualmente anche in concorso, le sanzioni previste per il trasporto dei passeggeri in maniera non corretta, ovvero la sanzione per il trasporto di minori di anni 5 con i ciclomotori a due ruote e i motocicli.

 

Va precisato, semmai ve ne fosse la necessità, che le nuove prescrizioni (più favorevoli) valgono per i fatti commessi dal 18 agosto 2015; per i fatti che si sono verificati in precedenza e che in base alla previgente disciplina rappresentano un illecito amministrativo, valgono le disposizioni e le sanzioni in vigore sino a oggi, anche se la violazione è accertata o verbalizzata successivamente. Es., conducente di 17 anni alla guida di un ciclomotore che trasporta un passeggero, coinvolto in un sinistro alle 23,40 del 17 agosto 2015; anche se la violazione viene accertata o verbalizzata dal 18 agosto 2015, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 115, comma 4 e 170, commi 6 e 7 secondo le previgenti disposizioni.

 

Infine, si ricorda anche che per le violazioni amministrative commesse dal minore di anni 18 risponde il genitore o tutore, al quale va contestata/notificata la violazione, come avviene di consueto.

 

 


[1] Secondo il Ministero, non troverebbe invece applicazione la sanzione dell’art. 115, comma 3 e 6 – resta pertanto l’ulteriore dubbio se sia applicabile o meno la sanzione dell’articolo 115, comma 5 e 6, per l’incauto affidamento, la cui applicabilità, anche se indirettamente, pare legata a quella dell’articolo 115, comma 3; in attesa di eventuali ulteriori indicazioni si conviene per la non applicazione, in coerenza con quanto precisato dal Ministero con la circolare del 13 agosto 2015, ancorché non si condivida nella conclusione.