Con le sentenze 11004 e 11006 del TAR Lazio, depositate il 2 settembre, è stata dichiarata illegittima la tariffa di 9 euro richiesta dagli uffici della motorizzazione civile per l’aggiornamento dell’anagrafe dei veicoli con i dati del locatario nel caso di locazione protratta per oltre 30 giorni

7 Settembre 2015
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Con le sentenze 11004 e 11006 del TAR Lazio, depositate il 2 settembre, è stata dichiarata illegittima la tariffa di 9 euro richiesta dagli uffici della motorizzazione civile per l’aggiornamento dell’anagrafe dei veicoli con i dati del locatario nel caso di locazione protratta per oltre 30 giorni. La tariffa non è prevista da norme positive (il pagamento dei diritti di motorizzazione non è nella fattispecie giustificato dal riferimento all’art. 18 della legge n. 870/86 e alla tabella 3, alla stessa allegata, come modificata dal d.m. 12/04/2007), per cui non può essere applicata se non sino a quando sarà aggiornata la legge 870/86, tabella 3. Censurato anche il divieto per l’avente causa, di rilasciare una delega generale ad espletare tutti gli adempimenti connessi al veicolo e dichiarata l’illegittimità della circolare del 10 luglio 2014 laddove (paragrafo E.1 pag. 10) prevede il divieto di subcomodato. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati.”

TAR Lazio, sez. III, 2/9/2015, n. 11006

TAR Lazio, sez. III, 2/9/2015, n. 11004