CODICE DELLA STRADA – Solidarietà e concorso di persone nel Titolo VI del codice della strada e nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (prima parte) Massimo Ancillotti

25 Settembre 2015
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Come noto gli articoli 196 e 197 del Codice della strada affrontano il problema del rapporto tra responsabilità solidale e responsabilità a titolo di concorso negli illeciti amministrativi, commessi con astratta presenza di più persone.
In relazione alle violazioni amministrative previste da altri testi di legge diversi dal codice della strada provvedono, in modo quasi completamente speculare, gli articoli 5 e 6 della legge 689/81.
L’articolo 196, cui in ambito di disciplina generale corrisponde l’articolo 6 della legge 689/81, disciplina il vincolo di solidarietà nell’adempimento di una obbligazione derivante da una sanzione amministrativa rendendo di fatto più agevole, con la moltiplicazione dei soggetti tenuti al pagamento, la soddisfazione del credito. In questo modo l’Amministrazione procedente può rivolgersi, a sua discrezione, al debitore solidale che preferisce per esigere la soddisfazione dell’intera prestazione. L’articolo 197 dispone invece che nel caso in cui più persone concorrano nella commissione della violazione amministrativa ciascuna soggiace per intero alla sanzione prevista per la violazione. In capo ai vari soggetti – non obbligati in solido – concorrenti nella violazione deve essere possibile ricostruire tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che integrano la violazione, svolgendo l’articolo 197 la sola funzione di tipizzare – così come fa l’articolo 110 nel codice penale – la fattispecie astratta di concorso nelle violazioni amministrative che però necessita, per ogni singola violazione, della integrazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che la compongono.
Nel testo dell’articolo 196 compare una elencazione tassativa di categorie di soggetti che potranno assumere la qualificazione di obbligati in solido e che, in ipotesi di violazioni amministrative, rispondono in solido con l’autore della violazione in virtù di un particolare rapporto giuridico che li lega al trasgressore o alla cosa oggetto o in qualche modo pertinente la violazione secondo uno schema procedurale che di fatto determina il rafforzamento della posizione del creditore aumentando il numero dei soggetti obbligati al pagamento. In sostanza nell’obbligazione solidale abbiamo più soggetti tenuti contemporaneamente al pagamento della sanzione con la conseguenza però che il pagamento effettuato da un soggetto estingue anche nei confronti degli altri l’obbligo di pagare la sanzione. Accanto alle tradizionali figure del proprietario e dell’usufruttuario (o del titolare di un diritto personale di godimento) compaiono quelle dell’acquirente con patto di riservato dominio (colui che acquista un bene a rate), dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (la figura del c.d. leasing), dell’intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotore (figura ormai superata, con decorrenza finale dal 14 febbraio 2014, dalla definitiva attuazione del d.p.r. 6.3.2006, n. 253), e del proprietario del rimorchio, nel caso di complessi di veicoli. Si tenga poi presente che con una modifica inserita dalla legge 120/2010 direttamente nell’articolo 115, comma 1-quinquies, l’elenco dei soggetti obbligati in solido si è arricchito della figura dell’accompagnatore nei casi di guida accompagnata, che diventa responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ad esercitarsi, prima del compimento del diciottesimo anno di età, alla guida di veicoli. L’elencazione dei soggetti obbligati in solido è tassativa e non si presta comunque ad essere estesa a piacimento dell’agente accertatore operante che di conseguenza non è autorizzato a individuare figure aggiuntive di soggetti obbligati in solido. Per esempio così accade nei confronti dell’intestatario temporaneo di cui all’articolo 94 comma 4–bis c.p.p. che non essendo stato inserito nell’elenco di cui all’articolo 196 non può, formalmente, essere considerato soggetto obbligato in solido. Pertanto, laddove a fronte di una data violazione si ipotizzi l’astratta presenza di più persone, occorre verificare in prima battuta se talune di queste rientrano in una delle varie tipologie di obbligati in solido indicate negli articoli 196 del codice della strada o 6 della legge 689/1981. Se così è l’indagine è terminata e si può procedere alla redazione di tanti verbali quanti sono gli obbligati, con la conseguenza però che il pagamento effettuato da uno avrà effetto estintivo della violazione anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati. Laddove invece ciò non avvenga, non residuano che due soluzioni: o il soggetto interessato è del tutto estraneo alla violazione – ma allora siamo fuori dell’ipotesi considerata – oppure costui risponde a titolo di concorso ed in tal caso sarà tenuto a corrispondere per intero la sanzione connessa alla violazione commessa, facendosi così applicazione dell’articolo 197 secondo cui “quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista”.

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