CODICE DELLA STRADA – Solidarietà e concorso di persone nel Titolo VI del codice della strada e nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (seconda parte) Massimo Ancillotti

29 Settembre 2015
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    1. Criterio per individuare se ci troviamo di fronte a responsabilità a titolo di obbligazione solidale o a titolo di concorso

Se siamo in presenza di un unico soggetto autore della violazione senza altri obbligati in solido non sussistono problemi. Le difficoltà si presentano allorché a fronte di una violazione si ipotizza la astratta presenza di più persone. Occorre stabilire se queste persone rispondono ai sensi dell’articolo 196 (obbligazione solidale, paga uno e la violazione si estingue salvo diritto di regresso) o dell’articolo 197 (ciascuno risponde per intero della sanzione prevista per la violazione). Atteso che sul piano ontologico  la questione spesso propone argomentazioni forse estranee al bagaglio culturale degli addetti ai servizi di polizia stradale, si consiglia di applicare il seguente schema logico:

– in prima battuta verificare se taluna di queste persone rientrano in una delle varie tipologie di obbligati in solido indicate nell’articolo 196. Se così è la nostra indagine è terminata e procederemo alla redazione di tanti verbali quanti sono gli obbligati, con la conseguenza però che il pagamento effettuato da uno avrà effetto estintivo della violazione anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati. Si ritiene poi di poter affermare da un lato che la presenza di un soggetto obbligato in solido escluda la attribuibilità allo stesso soggetto di una responsabilità a titolo di concorso (salvo particolari casi di scuola) e che la presenza di un soggetto non ricompreso tra l’elenco di obbligati in solido escluda la sussistenza di obbligazione solidale;

– laddove invece ciò non avvenga non residuano che due soluzioni: o il soggetto interessato è del tutto estraneo alla violazione – ma allora siamo fuori dell’ipotesi considerata – oppure costui risponde a titolo di concorso ed in tal caso sarà tenuto a corrispondere per intero la sanzione connessa alla violazione facendosi così applicazione dell’articolo 197 secondo cui “quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista”. In tal caso procederemo ancora alla redazione di tanti verbali quanti sono gli obbligati, ma ciascuno dovrà corrispondere in proprio ed autonomamente la sanzione indicata. In altre parole mentre nel caso della obbligazione solidale ci sono più soggetti tenuti al pagamento di una sola sanzione, nel concorso di persone ci sono tante sanzioni quanti sono i soggetti che concorrono nella violazione. La combinata lettura degli articoli 196 e 197, anche dopo le modifiche operate dalla legge 120/2010, consente in sostanza di articolare un sintetico ragionamento interpretativo perfettamente proiettabile sul piano degli adempimenti operativi:

– gli articoli 196 e 197 regolano il fenomeno della responsabilità di più soggetti a fronte ad una violazione amministrativa;

– la regola generale resta quella del concorso di persone per cui, “quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente; – l’eccezione, addirittura rappresentata, secondo alcuni interpreti, nella configurazione normativa dall’espressione “salvo che la legge disponga diversamente”, è costituita dalla responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 196, per cui, in caso di astratta pluralità di soggetti obbligati, come regola generale ciascuno risponderà per intero ed autonomamente della sanzione collegata alla violazione commessa, salvo che la sua particolare qualificazione giuridica non lo ricolleghi ad una delle figure di obbligato in solido indicate negli articoli 196 del codice della strada e 6 della legge n. 689/1981: in tal caso la sua responsabilità sarà pertanto solidale.

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