CODICE DELLA STRADA – Caso operativo a cura di C. Lo Iacono sull’articolo 148 del codice della strada – Sorpasso

6 Ottobre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura effettua la manovra di sorpasso a sinistra di un veicolo che lo precede sulla stessa corsia senza avere fatto prima l’apposita segnalazione.

Approfondimenti

L’articolo 148 del codice della strada disciplina, al fine di evitare incidenti, i comportamenti che gli utenti della strada devono tenere nelle manovre di sorpasso.

Dopo avere fornito la seguente definizione legale di sorpasso: “Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”, la norma in trattazione stabilisce le condizioni che il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertare:

– che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

– che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

– che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

– che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.

Accertata la sussistenza delle suddette condizioni, il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, deve effettuare il sorpasso sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

L’utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare nonché, nelle strade ad una corsia per senso di marcia, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

Come abbiamo visto, il sorpasso deve essere effettuato di norma a sinistra. Ma vi sono alcune ipotesi nelle quali è imposto il sorpasso a destra: quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare ha segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra ed ha iniziato dette manovre, e quando il tram che si vuole sorpassare non circola in sede stradale riservata e la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consente (se la carreggiata è a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su entrambi i lati).

La disposizione in esame indica numerosi casi nei quali i sorpasso è vietato, potendo costituire serio pericolo per la sicurezza della circolazione. In particolare è vietato il sorpasso:

– a destra, quando il tram o il filobus sono fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esiste un salvagente;

– in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità (in questi casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale);

– di un veicolo che ne stia sorpassando un altro;

– di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

– in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni (è però consentito quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra; quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale; quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia; quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico);

– in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori;

– di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata;

– ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall’apposito segnale;

– sulle corsie di accelerazione e decelerazione (articolo 347 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

Per la mancata osservanza delle disposizioni dell’articolo 148 del codice della strada, oltre al pagamento di una determinata somma, rapportata alla gravità del comportamento, è prevista:

– la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi quando lo stesso soggetto incorre, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3, per almeno due volte;

– la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi quando non vengono osservati i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 (la sospensione è da tre a sei mesi se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni);

– la sospensione della patente di guida da due a sei mesi quando si tratta del divieto di cui al comma 14 (la sospensione è da tre a sei mesi se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni).

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Per approfondimenti

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Prontuario delle violazioni al CODICE DELLA STRADA
e alle leggi sulla circolazione dei veicoli

II Edizione aggiornata alla legge 29 luglio 2015, n. 115

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