ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. – Definizione di presidio in occasione di espletamento del servizio con dispositivo automatico in modalità temporanea ai sensi dell’ art. 201, comma 1 bis, lett e), del Codice della strada. (Avv. Fabio Dimita)

13 Ottobre 2015
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Con una recente nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che per essere soddisfatta la condizione di presidio in occasione dell’espletamento del servizio con dispositivo automatico in modalità temporanea ai sensi dell’ art. 201, comma 1 bis, lett e), del Codice della strada, l’organo di polizia stradale ha l’obbligo di verificare costantemente il corretto funzionamento del dispositivo che deve essere sotto il suo “ diretto controllo” – come espressamente previsto dal Decreto Maroni ( Direttiva Ministeriale 14 agosto 2009) -, al fine di poter tempestivamente intervenire in caso di alterazioni funzionali del medesimo, o per poter determinare il veicolo in violazione nei casi dubbi..
Inoltre, ritiene possibile l’accertamento previa visualizzazione e convalida della documentazione fotografica nonché la conseguente verbalizzazione da parte di un agente come persona diversa da quella presente nel momento della rilevazione, a condizione che quest’ultimo sia comunque citato nel medesimo verbale come agente addetto al servizio di rilevamento al momento dell’avvenuta infrazione, e, dove ce ne fosse bisogno, operativamente abbia provveduto apriori ad escludere la documentazione fotografica non corretta, ovvero, qualora dall’immagine risultasse la presenza di più veicoli, ad individuare quello da sanzionare.
Si riupoprta di seguito la nota ministeriale.

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