PERSONALE – Il rimborso delle spese legali a dipendenti e dirigenti (C. Dell’Erba)

21 Ottobre 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il rimborso delle spese legali è subordinato, per i dirigenti e dipendenti pubblici, allo svolgimento di compiti d’ufficio, inteso come nesso diretto tra il procedimento ed i doveri istituzionali, ed alla emanazione di una sentenza di assoluzione. Esso non spetta ai dipendenti pubblici assolti per la mancata timbratura del cartellino marca tempo. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 4448 dello scorso 23 settembre, che ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tar della Campania.
L’importanza della pronuncia è data dalla evidenziazione in modo attento e puntuale delle condizioni che consentono alle amministrazioni di assumere a proprio carico tali oneri.

I PRINCIPI
Sulla base delle previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, oggi contenute per il personale del comparto regioni ed autonomie locali nelle cd code contrattuali, CCNL 14 settembre 2000, articolo 28, il rimborso delle spese legali ai dipendenti per contenziosi relativi ad attività d’ufficio può essere riconosciuto a condizione che vi sia un nesso diretto ed immediato con lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Vengono dettate dalla sentenza del Consiglio di Stato le seguenti indicazioni:

  1. “la finalità della normativa di settore è l’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze” penali e/o di responsabilità amministrativa contabili per lo svolgimento della propria attività istituzionale “e dunque di consentire lo svolgimento sereno delle funzioni e dei servizi pubblici e tenere indenni delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziali strettamente connessi all’espletamento dei propri compiti istituzionali”;
  2. “il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza (cfr Consiglio Stato, sezione III, 26 novembre 2003, parere n. 332/2013)”;
  3. “in sostanza, il fatto oggetto del giudizio deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni o delle mansioni affidate al dipendente e deve esservi un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta”.

Nel caso specifico, il procedimento penale era stato intentato per la utilizzazione, ritenuta illegittima, dei cartellini di controllo delle presenze. Era stato ipotizzato il “reato di truffa aggravata nei confronti della propria amministrazione operando con artifici e raggiri, consistiti nel timbrare il cartellino marca tempo attestando la propria presenza in ufficio, allontanandosene poi arbitrariamente, ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto vantaggio”.
La sentenza chiarisce inoltre che “la timbratura del cartellino marca-tempo, al momento di accedere in ufficio, è l’adempimento di un dovere del dipendente legato al rapporto di lavoro esistente con la pubblica amministrazione, senza alcun riguardo al compimento di atti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio o di servizio riferibili all’ente”. E non a caso, nel procedimento “il proscioglimento in sede penale vi è stato proprio perché il giudice penale ha ritenuto che l’attività svolta in favore di soggetti privati durante l’orario di servizio non era riconducibile all’espletamento del servizio o all’adempimento di compiti d’ufficio”.

Continua a leggere