NOTIFICA – La notifica ai sensi dell’articolo 140 e la prova del perfezionamento a carico del notificante (G. Carmagnini)

17 Novembre 2015
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Ne abbiamo parlato più volte, ma occorre tornare sul tema perché un lento e costante cambio di rotta nel diritto vivente ha completamente ribaltato l’interpretazione delle modalità con le quali deve considerarsi perfezionata la notifica effettuata con il rito di cui all’articolo 140 del codice di procedura civile, spostandosi da una eccessiva semplificazione a favore del notificante, fino, all’opposto, a una eccessiva tutela del destinatario, forse dimostrando uno scollamento con la realtà che rischia di favorire chi volutamente intende rendersi irreperibile per sfuggire alla notifica.

Occorre inizialmente precisare l’ambito di applicazione delle due disposizioni che regolano la notifica mediante deposito alla casa comunale, onde verificare quando e come si debba fare ricorso alla procedura scandita dall’articolo 140 del codice di procedura civile, ovvero quando invece non si possa fare altro che disporre la notificazione ai sensi del successivo articolo 143, dato che tale ultima possibilità è residuale e garantisce un livello assai basso di effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario.

L’articolo 140 del codice di procedura civile si occupa del caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell’atto, quando il destinatario è irreperibile(1) (temporaneamente) e non è possibile nemmeno consegnare l’atto alle persone eventualmente presenti presso la residenza, dimora o domicilio, perché incapaci, oppure perché, pur capaci, si rifiutano di ricevere la notifica. In tali casi, ove la residenza, dimora o domicilio si danno per conosciuti, ma comunque non è possibile né la consegna a mani del destinatario, né la consegna a persone capaci di riceverla in vece del destinatario, l’addetto alla notificazione deve affiggere l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio, ovvero dell’azienda del destinatario (più semplicemente, introdurre la busta nella cassetta della posta o sotto la porta) e deve dare notizia del deposito con raccomandata A/R. In tal caso la notifica si ritiene perfezionata o il giorno del ritiro, se questo avviene entro il decimo giorno dal deposito (e dal contestuale invio dell’avviso di giacenza), ovvero il decimo giorno dal medesimo dies a quo, ove il plico sia stato ritirato oltre tale termine, oppure anche nel caso in cui il ritiro non avvenga.

L’articolo 143 del codice di procedura civile, invece, regola la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. In tali casi la notificazione avviene mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte, salvo che il plico sia stato ritirato in questo termine, caso in cui la notifica si perfeziona il giorno del ritiro.
Appare evidente, prima facie, la differenza con la notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 140, sia per i motivi che ne sorreggono la scelta, sia per la procedura che determina la presunzione di conoscenza legale dell’atto. Nel caso dell’articolo 143 siamo di fronte ad un soggetto la cui residenza, domicilio o dimora sono da subito sconosciuti, ovvero che è stato ritenuto residente (dimorato o domiciliato – di seguito si utilizzerà il solo richiamo alla residenza) in un certo luogo, dove invece non solo egli non è presente temporaneamente, ma addirittura non risulta essere effettivamente residente, perché trasferito in luogo non conosciuto o per altri motivi.
Nel caso dell’articolo 140, invece, la residenza è nota e non vi sono elementi per dedurre che il destinatario dell’atto non risieda più nel luogo indicato sull’atto da notificare, per cui la presunzione riguarderà la temporanea assenza e il procedimento di notificazione sarà maggiormente garantito, almeno nella forma, essendo richiesta sia l’affissione dell’avviso, sia l’invio della comunicazione di avviso di deposito alla casa comunale (mentre nel caso dell’articolo 143 sarà possibile solo il deposito).

È altresì chiaro che i due procedimenti si basano sull’attività dell’agente della notificazione che, seguendo le indicazioni fornite in merito al nominativo e al luogo dove consegnare l’atto, può incontrare alcune difficoltà, alle quali è necessario che egli trovi rimedio con l’ordinaria diligenza.

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