La sentenza evidenzia a titolo di esempio altri casi per i quali la retribuzione di posizione spetti ai titolari di incarichi di posizione organizzativa. Viene altresì specificato che ogni lavoratore alle dipendenze di una pubblica Amministrazione può essere “comandato” dal proprio datore di lavoro a prestare servizio temporaneamente presso un altro datore di lavoro, nell’ambito dell’esercizio unilaterale del potere direttivo ai sensi dell’ art. 2104 c.c. Anche se il comando può soddisfare le esigenze organizzative di entrambi i datori di lavoro, la giurisprudenza ha chiarito che debba essere presente e determinante l’interesse del titolare del rapporto ad utilizzare il lavoratore presso un altro soggetto beneficiario della prestazione. Non è, inoltre, necessario il consenso da parte del lavoratore, ma è sempre deciso d’autorità dal titolare del rapporto, anche se è evidente che il consenso dato dallo stesso lavoratore rende meno conflittuale tale procedura.
Andrea Bini
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