A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELL’OMICIDIO STRADALE pubblichiamo un approfondimento a cura di G. Carmagnini: Le operazioni peritali e il prelievo coattivo di campioni biologici in caso di omicidio o lesioni gravi e gravissime conseguenti a sinistro stradale

3 Marzo 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il DDL sull’omicidio stradale, nel testo definitivamente approvato ieri, 2 marzo 2016 al Senato con voto di fiducia, ha modificato il codice di procedura penale in tema di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, intervenendo sugli articoli 224-bis e 359 bis del codice di procedura penale, che già hanno rappresentato una novità, in quanto aggiunti dagli articoli 24 e 25 della legge 30 giugno 2009, n. 85(1). Non si può tacere che la finalità della riforma del 2009 era di tutt’altro tipo, in quanto la legge 85/2009 ha segnato l’adesione dell’Italia al Tratto di Prum, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, ma allo stesso tempo ha consentito di inserire nel codice di procedura penale una disciplina specifica per i prelievi coattivi, peraltro già utilizzata per l’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. Infatti, l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, aveva aggiunto all’articolo 349 del codice di procedura penale il comma 2-bis, disponendo che per l’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, quando manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria può procedere al prelievo coattivo di capelli o saliva, sempre nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
Le conoscenze raggiunte nel campo della genetica forense hanno determinato la necessità di introdurre norme specifiche all’interno del codice di procedura penale, al fine di disciplinare le modalità di prelievo dei campioni su soggetti viventi, anche nel caso in cui si renda necessaria la coazione fisica, preservando sempre l’integrità e la dignità della persona in modo da bilanciare le esigenze di indagine con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.
L’articolo 2 della Costituzione sancisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Il comma 2 dell’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, per cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e, nel contempo, nemmeno la legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Inoltre, l’articolo 13 della Costituzione vieta qualsiasi forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Ed è così che il tema dei prelievi coattivi si era quindi posto all’attenzione dei giudici costituzionali, tanto in relazione alla possibile invasività prelievi stessi, sia per quanto riguarda la privazione della libertà personale necessaria per l’esecuzione delle operazioni peritali.
Con l’ordinanza 301 del 2001, la Corte Costituzionale, in via incidentale ha comunque affermato che è inutilizzabile l’esame tossicologico effettuato su ordine della polizia giudiziaria, senza il previo consenso dell’interessato per il prelievo ematico. Questo sotto il profilo che, essendo prevista una prova specifica per l’accertamento dello stato di ebbrezza, diversa dal prelievo ematico, e essendo questa pratica invasiva, non pare ammissibile in assenza di una esplicita previsione di legge (riserva assoluta).

Continua a leggere