Riscossione sanzioni per violazioni al c.d.s.

Si ricorderà come da sempre (almeno dal 1974) la prassi ministeriale abbia fornito un chiaro indirizzo circa l’obbligo di rilasciare quietanze soggette all’imposta di bollo a seguito del pagamento di sanzioni di importo superiore a una determinata somma, da ultimo stabilita in 77,47 euro e a tanto si è provveduto nel corso degli anni. Un ultima conferma si è avuta con la circolare del Ministero dell’interno relativa all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo 202 del codice della strada, riguardo la riduzione del 30% rispetto al minimo edittale per le sanzioni pagate entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale. Nell’occasione il Ministero ha confermato che “In tal caso il verbale di contestazione costituisce ricevuta del pagamento in misura ridotta, con la riduzione del 30%.  Il pagamento può avvenire solo con versamento in contanti della somma scontata, con l’aggiunta dell’imposta di bollo (oggi, di Euro 2,00) per somme superiori a Euro 77,47.”

Il 18 aprile 2016, con la risoluzione 25/E, l’Agenzia dell’entrate ha risposto a un interpello di un comune, concludendo che “Considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, oggetto del presente interpello, è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella.

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