Parcometri e pagamenti mediante carte di credito o di debito

Prospettive per le nuove frontiere del contenzioso

22 Aprile 2016
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Il comma 901 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. ha disposto che a decorrere dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cioè ai dispositivi di controllo di durata della sosta finalizzati alla riscossione delle tariffe per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento.

La stessa legge, con il comma 900 ha apportato modifiche al citato articolo 15, il quale oggi dispone che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito e che tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Per consentire i c.d. micro-pagamenti doveva essere emanato entro il 1º febbraio 2016 un decreto interministeriale, ma non si ha notizia di tale norma regolamentare.

Alla luce di tali disposizioni sono emerse già da una prima lettura le difficoltà conseguenti, nonché dubbi interpretativi.

Tuttavia, in primo luogo si evidenzia, come peraltro rappresentato nel dossier dell’ufficio Studi della Camera dei Deputati, che l’articolo 15, comma 4, del dl 179/2012 “avrebbe introdotto un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti [1] che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. In tal caso, peraltro, si determinerebbe un’ipotesi di “mora del creditore” con gli effetti previsti dall’articolo 1207 del codice civile”.

 

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