Imposta di bollo e pagamento sanzioni per violazioni al c.d.s.

Non si deve procedere a riscossione dell’imposta di bollo in occasione dei pagamenti su strada dei verbali redatti per le fattispecie previste dagli artt. 202 c. 2-bis e 207  C.d.S. effettuati in contanti o con strumenti elettronici, nonché del pagamento dei verbali di tutte le fattispecie contemplate dal C.d.S., se effettuati su strada con strumenti elettronici o presso l’Ufficio di appartenenza dell’agente accertatore, in contanti o con strumenti elettronici“.

 

Vedi il testo della Circolare

 

 

 

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