Cartello stradale senza indicazione sul retro: sanzione valida

L’eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo (art. 77, comma 7, d.P.R. n. 495/1992) regolante la circolazione stradale non determina di per sé l’illegittimità del segnale e non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione.

28 Aprile 2016
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Conseguentemente, detta omissione, non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare.

Vedi il testo della sentenza della Corte di Cassazione, 19 aprile 2016