Acquisto di nuovi veicoli per il servizio di Polizia Locale

Nessun impedimento dalla legge di stabilità per la Corte dei Conti

13 Maggio 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Un Comune, trovandosi nella necessità di provvedere alla sostituzione dell’unico automezzo di servizio per la polizia municipale, si chiede se il divieto di acquisto di nuovi autoveicoli previsto dall’art. 1, comma 636, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) abbia una portata assoluta ovvero possa essere derogato da specifiche esigenze particolari. La norma infatti impone un blocco agli acquisti di automezzi fino al 31 dicembre 2016.

Nel caso di specie la riparazione dell’automezzo in dotazione al Comando sarebbe stata infatti antieconomica rispetto all’acquisto di una nuova vettura.

La Corte dei Conti esprime parere positivo nella misura in cui afferma che “tale divieto … non si configura come assoluto, avendo previsto il legislatore che le disposizioni … non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero … Il legislatore ha quindi ritenuto che la necessità di contenimento della spesa pubblica attraverso un blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità di acquisto di autovetture, fosse recessiva rispetto all’esigenza di dotare di veicoli alcuni servizi fondamentali”.

L’acquisto di veicoli destinati al servizio di polizia municipale quindi, essendo questi ultimi evidentemente ricompresi nella categoria dei “servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, deve ritenersi pienamente lecito

Leggi la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delibera 12/2/2016

 

 

Ti suggeriamo:

Organizzazione e gestione della polizia locale