Buoni pasto nel pubblico impiego

Per il Consiglio di Stato i ticket in eccesso non sempre devono essere restituiti

27 Maggio 2016
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L’Amministrazione non può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti nella forma del “buono-pasto” se non ha contestato per tempo l’abuso ai percipienti e se non dimostra la malafede di quest’ultimi.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha stabilito infatti che:

… l’Amministrazione ha del tutto obliterato di considerare la struttura e funzione dei buoni-pasto, sostitutivi della fruizione gratuita del servizio mensa presso la sede di lavoro ed escludenti “ogni forma di monetizzazione indennizzante”. Infatti, a prescindere dalla natura assistenziale o retributiva dell’istituto in questione, è decisivo rimarcare che, nel caso di specie, i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, e che, pertanto, si tratta di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento”.

Leggi la Sentenza TAR Campania 6 maggio 2016, n. 2327