NCC, legittime le limitazioni al territorio comunale

Il Consiglio di Stato non rileva profili di contrasto con la Costituzione ne con la normativa comunitaria nella norma di cui alla legge 21/1992 che impone di utilizzare una rimessa all’interno del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

11 Luglio 2016
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L’art. 11, comma secondo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21

“Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4”

è pienamente legittimo per il Consiglio di Stato e non viola la Costituzione, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e nemmeno la normativa CEDU, in quanto “L’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale”.

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