Incidente stradale e reato di fuga
La condotta di colui il quale – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza consentire la propria identificazione, ne’ quella del veicolo investitore, integra il reato di fuga, e ciò in quanto, poiché tale è la finalità della norma incriminatrice in oggetto, la fermata sul posto deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini suddetti, ond’è che il reato in questione sussiste anche nei casi di arresto momentaneo.