Soppressione dell’obbligo di esibire il modulo giustificativo delle assenze

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha concluso che non sono più applicabili le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 per la mancanza del modulo giustificativo delle assenze

6 Settembre 2016
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Si rammenterà come il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, aveva introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo (tachigrafi/cronotachigrafi), da compilarsi in caso di assenza alla guida nei ventotto giorni precedenti al controllo a causa di malattia, ferie annuali oppure di guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, al fine dell’esibizione ad ogni richiesta degli organi di polizia e per essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.

 

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha concluso che non sono più applicabili le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 per la mancanza del modulo giustificativo delle assenze[1], ferma restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni precedenti al controllo.

Pertanto si devono ritenere abrogate tutte le disposizioni che richiamano le norme in parola.

 

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[1] L’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.