Verbale non pagato nei termini: legittima l’applicazione delle maggiorazioni semestrali in sede di riscossione coattiva

Nel caso di opposizione proposta avverso la cartella di pagamento esattoriale, respinta in prima istanza dal Giudice di Pace, rigettata in appello dal Tribunale di Verona, il ricorrente in Cassazione deduce, tra l’altro, la “violazione degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981, 203 e 206 del codice della strada, nonché vizio di motivazione, e si contesta l’applicazione della maggiorazione vedendosi in materia di violazione del codice della strada”.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso poiché – fra i diversi motivi – la decisione del Tribunale “risulta in linea con la giurisprudenza ormai consolidata (ex plurimis , Consiglio di Stato, sentenza n. 636 del 2008, che ha richiamato Corte cost., sentenza n. 308 del 1999), secondo cui la maggiorazione ha natura sanzionatoria, presuppone quindi il ritardo nel pagamento imputabile al debitore, ed in quanto richiamata dall’art. 206 C.d.S. trova applicazione anche in materia di violazioni del codice della strada (ex-plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 7811 del 2013; sez. 6-2, sentenza n. 1884 del 2016)”.
Leggi l’Ordinanza della Corte di Cassazione n.20074 del 6.10.2016

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