Circolare Ministero dell’interno su maggiorazioni semestrali per riscossione coattiva delle sanzioni e superamento del periodo di sosta

Il Ministero dell’interno, con circolare n. 676/2014 del 23 settembre 2016, prende atto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali e invita sia le Prefetture sia lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fare altrettanto, su alcuni temi caldi

13 Ottobre 2016
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Il Ministero dell’interno, con circolare n. 676/2014 del 23 settembre 2016, prende atto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali e invita sia le Prefetture sia lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fare altrettanto, su alcuni temi caldi come l’applicazione delle maggiorazioni semestrali in sede di riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni del codice della strada, ovvero come l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso superamento del periodo di sosta per il quale è stato corrisposto il pagamento.

Proprio su questi argomenti, i due Ministeri erano stati di avviso contrario, appesantendo il contenzioso e dando seguito a un dibattito durato almeno 5 anni, durante i quali gli Autori di Vigilare sulla Strada avevano sostenuto con argomenti convincenti la tesi contraria che oggi trova il più ampio consenso da parte della giurisprudenza di legittimità, di fronte alla quale anche il Ministero dell’interno alla fine si adegua.  Inoltre, sempre in maniera conforme a quanto da sempre sostenuto dagli Autori, la circolare conferma che ove si intenda impugnare la cartella sostenendo l’omessa notifica del verbale, in realtà si impugna il verbale in funzione recuperatoria e, pertanto, termini e modalità sono quelli propri del ricorso a tale atto, con la conseguenza che l’impugnazione è soggetta al termine per la proposizione del ricorso avverso il verbale e la competenza resta radicata nel luogo della commessa violazione.  Infine, il Ministero dà atto dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, per cui il periodo di interdizione al conseguimento della nuova patente dopo la revoca di cui all’articolo 219 del codice della strada decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla commissione del reato.

Che dire se non che da anni si vanno sostenendo queste conclusioni che oggi sono proposte nella circolare in commento, ma quanti danni in termini di impiego di risorse economiche e umane hanno determinato nel tempo alcune prese di posizione non troppo felici, addirittura urlate sui social da qualche Ministro, con l’effetto non solo di alimentare uno sterile contenzioso, ma anche di inasprire quel contrasto che possiamo definire fisiologico tra gli utenti della strada e gli organi di polizia stradale.  Sarebbe consigliabile una maggiore attenzione e, invece di puntare il dito contro gli organi di polizia e le amministrazioni locali, oggi ampiamente riabilitate dalla circolare e sarebbe opportuno intervenire a livello legislativo per rendere più chiare e ragionevoli le norme che disciplinano la circolazione stradale e il sistema sanzionatorio. Ora non resta che attendere una presa di coscienza dell’infondatezza, ormai ribadita dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, dell’irrilevanza della proposizione del ricorso per quanto concerne il termine per comunicare i dati del conducente, tranne il caso in cui dallo stesso ricorso non si evinca chiaramente un giustificato e documentato motivo che rende oggettivamente impossibile al ricorrente il rispetto della prescrizione di cui all’articolo 126-bis, comma 2; ma su questo aspetto il Ministero ancora “resiste”, con gli effetti che abbiamo appena evidenziato.

LEGGI la CIRCOLARE del Ministero dell’interno