Nesso causale nel sinistro stradale: efficacia interruttiva se eccezionale, atipico e imprevedibile

Un evento dannoso può essere attribuito in via esclusiva all’autore di una condotta successiva solo se esso sia frutto di un evento imprevedibile ed abnorme, tale da rendere irrilevanti tutte le condotte precedenti; l’iniziale rapporto di causalità può escludersi soltanto se si verifica una causa sopravvenuta autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale con carattere di eccezionalità, atipicità e imprevedibilità.

21 Ottobre 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La Corte di Cassazione – con Sentenza 43270/2016 – nel caso di sinistro stradale con lesioni colpose gravissime a seguito di condotta negligente in violazione della normativa C.d.S., ha definito quando una causa sopravvenuta è da sola sufficiente a causare un evento: deve essere autonoma e successiva e si deve inserire nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile.

I Giudici della Suprema Corte specificano che “ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento non è soltanto quella appartenente ad una serie causale completamente autonoma rispetto alla causa posta in essere dalla condotta dell’agente (che sarà considerata tamquam non esset proprio perché ha trovato in essa soltanto l’occasione per svilupparsi), ma anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell’imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell’evento”.

Facendo seguito a numerose sentenze della stessa Corte, “la causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, esige comunque che il fattore causale prossimo non sia strettamente dipendente dal fattore causale più remoto; e, quindi, esige che il fattore causale prossimo si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo del fattore causale più remoto. In altri termini il rapporto di causalità può escludersi soltanto se si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile”.

In estrema sintesi, l’evento dannoso può essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta successiva solo e soltanto se essa sia tale da rendere irrilevante tutte le condotte precedenti e sia inoltre frutto di un evento del tutto imprevedibile e abnorme agli accadimenti antecedenti ad esso legati.

Dopo aver ribadito che “in materia di circolazione stradale, sono di per sé sempre prevedibili (e, quindi, tutt’altro che eccezionali) le altrui imprudenze e negligenze”, i giudici della Cassazione aggiungono che “soprattutto in autostrada, ove più autovetture procedono anche a velocità elevata, è quanto mai probabile che, nel caso in cui si causi per colpa un grave incidente, il sopraggiungere di altri veicoli, eventualmente procedenti a velocità non adeguata, provochi altri gravi incidenti”.
In questo contesto, proprio perché viene ad inserirsi in una situazione di pericolo colpevolmente determinata, il comportamento imprudente di altri utenti non esclude il nesso di causalità, ma si pone come coefficiente di uno stato di fatto illegittimo, anteriormente determinato da altri, con conseguente configurabilità di un concorso di azioni colpose indipendenti.

In questi casi, i giudici dovranno dare evidenza di quali sono i caratteri di “anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità” della condotta tenuta dalle persone coinvolte nel sinistro, tali da recidere il nesso di causalità con la condotta posta in essere inizialmente.

Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 43270 del 13.10.2016