Inosservanza all’obbligo di fermarsi e resistenza a pubblico ufficiale

L’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma 1 C.d.S. e non la fattispecie criminosa ex art. 650 C.P.

26 Ottobre 2016
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L’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma 1 cod. strad., e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 cod. pen.

La Cassazione richiama “il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legit­timità, secondo cui <nell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale – costruita come reato dall’art. 650 cod. pen. e come violazione amministrativa dall’art. 192, comma primo, cod. strad. – risultano dei tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che, vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981, l’omessa ottemperanza da parte dei conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma 1 cod. strad., e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 cod. pen.>”.

Leggi la sentenza della Corte di Cassazione, 11.10.2016, n. 42951