Controlli per il rispetto dei tempi di guida: fondamentali per tutelare lavoratori e pubblica incolumità, validi anche se effettuati da ispettori del lavoro

Con sentenza 20594/2016, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità del verbale di contestazione ex art. 174 del C.d.S., a seguito dell’esame dei registri e dei dischi cronotachigrafi dal quale si evinceva un eccesso di ore di guida, perché finalizzati dall’esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore. I controlli sono validi anche se effettuati da ispettori del lavoro perché la contestazione attiene anche a profili che riguardano la tutela del lavoratore, oltre alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione

28 Ottobre 2016
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La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso, ha riconosciuto la legittimità del verbale di contestazione ex art. 174 del C.d.S., a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati su un autoveicolo, effettuato da parte di ispettori del lavoro, e dal quale si evinceva un eccesso di ore di guida.
Con l’occasione, la Suprema Corte ricorda che “l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore”.

Per quanto riguarda i soggetti legittimati a irrogare le sanzioni, la Cassazione ricorda che i soggetti preposti alla verifica in oggetto sono sia quelli normalmente indicati dal C.d.S. in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro (con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni); e poiché la contestazione attiene anche a profili che riguardano la tutela del lavoratore, oltre a quelli della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione, il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni, anche in relazione alle competenze degli ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legittimità.

Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594 del 12.10.2016