Confisca dei proventi da reato: oggi entra in vigore il D.Lgs. n. 202/2016
Il D.Lgs. 202/2016, recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 262 del 9.11.2016 e, fra le altre, ha apportato modifiche anche al Codice Penale.
Art. 240 (Confisca) – Modificato
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. |
Art. 466-bis (Confisca) – Nuovo
Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 é sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non é possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter. |