Ordinanza antibivacco e campeggio (prima parte)

Prima parte di un approfondimento a cura di Fabio Dimita in materia di divieto di campeggio, attendamento, accampamento e bivacco. A partire dalla considerazione che non esiste una definizione normativa di tali attività, si evidenzia la necessità di individuare i comportamenti che s’intendono vietare, in correlazione con le esigenze di tutela: igiene e salute pubblica, ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana. Ma come individuare anzitutto l’ambito applicativo di prescrizione? Tutte le informazioni nell’articolo che segue…

30 Gennaio 2017
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Con il presente approfondimento in tema di divieto di campeggio, attendamento, accampamento e bivacco, si ricorda che, com’è noto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è competente a impartire le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade (art. 5 co. III, c.d.s.), intesa come movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada (art. 3 co. I, n. 9) c.d.s.). Il tema della circolazione di veicoli, pedoni e animali è contiguo alle prescrizioni in tema di ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana e igiene.
Sebbene questi ambiti siano governati da fonti normative diverse dal Codice della Strada, i punti di contatto con la disciplina della circolazione sono evidenti.
Accade così di frequente che un provvedimento dell’ente locale che trova i propri presupposti giuridici in molteplici fonti, tra le quali il Codice della Strada, sia portato all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il controllo che il medesimo permette ai sensi degli artt. 5, 35, 38, 45.
Si tratta soprattutto di ordinanze contingibili e urgenti e provvedimenti dirigenziali dai contenuti eterogenei quali il divieto di campeggio, bivacco e attendamento.
In altri casi si assiste a provvedimenti che hanno il chiaro intento di porre una limitazione alla circolazione ma che non richiamano direttamente il Codice della Strada.

Aspetti sanzionatori in materia di divieto delle attività di campeggio, bivacco e attendamento: quali presupposti?

Tutti provvedimenti che, come detto, s’intrecciano con le limitazioni al movimento, alla fermata e alla sosta di pedoni, animali e veicoli sulle strade e che hanno originato pronunce, diffide o direttive del Ministero. In tale contesto, anche al fine di evitare indebiti e onerosi contenziosi per i cittadini e la Pubblica Amministrazione si è sentita l’esigenza di chiarire quali sono i presupposti, le fonti normative, la competenza, gli aspetti sanzionatori in materia di divieto delle attività di campeggio, bivacco e attendamento.
La predisposizione di un provvedimento di divieto di campeggio, attendamento, accampamento e bivacco presuppone, anzitutto, l’individuazione dell’ambito applicativo della prescrizione.
Non esistendo una definizione normativa delle attività sopra richiamate, è necessario individuare i comportamenti che s’intendono vietare in correlazione con le esigenze di tutela: igiene e salute pubblica, ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana.
A titolo esemplificativo, si pensi all’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, alla presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, al posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie quali tavoli, sedie, ecc.
Tale tipo di attività può rappresentare un pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie derivanti dalla produzione di rifiuti, nonché dall’assenza di allacciamenti all’acquedotto e alla fognatura.
Infatti, le aree oggetto di bivacco occasionale sono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie, a causa dell’incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi.
In tale contesto, non è materialmente possibile per l’Amministrazione Comunale vigilare continuamente sul comportamento dei soggetti responsabili, né è possibile attribuire con ogni certezza giuridica tale violazione a soggetti determinati precedentemente identificati se non in caso di contestazione diretta, per cui vengono fatte ricadere sull’intera cittadinanza i costi e i disagi (ad esempio per la pulizia straordinaria delle aree).
Le attività in questione possono essere causa di danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato, con pregiudizio per la vivibilità urbana come definita dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008.
Ciò precisato, con riguardo alle conseguenze correlate ai comportamenti integranti campeggio, bivacco, attendamento e accampamento, per evitare equivoci di fondo, è bene puntualizzare che tali attività possono essere compiute da chiunque, a prescindere dall’eventuale utilizzo di un veicolo.

Quali sono gli errori più frequenti?

– 1° errore è quello di prevedere la limitazione per i soli veicoli. Considerato che in realtà i comportamenti in questione possono essere espletati con o senza veicoli, è necessario contemplare
nell’ambito applicativo la sola “attività” da vietare e non lo strumento con cui viene compiuta. Si raccomanda, pertanto, di riferire il divieto all’attività di campeggio, bivacco, accampamento a prescindere da come sia effettuata (con o senza veicoli).
– 2° errore che si riscontra nei provvedimenti è la previsione del divieto unicamente nei confronti di una o più tipologie di veicoli, prime fra tutte, le caravan e le autocaravan.
A tale riguardo si evidenzia che non è possibile limitare il divieto alle sole caravan e autocaravan, bensì occorre estendere la prescrizione a tutti i veicoli indiscriminatamente prevedendo le fattispecie astratte che potenzialmente si possono avverare.
Ciò, sia per motivi di carattere logico sia per motivi di carattere pratico, in quanto le fattispecie in questione possono realizzarsi con qualsiasi tipologia di veicoli: es. autovetture, motocicli, autocarri ecc…
– 3° errore, compiuto di frequente dai comandi di Polizia Municipale o direttamente dall’amministrazione comunale nel formulare il provvedimento e nell’applicare le sanzioni, è quello di predisporre una segnaletica di divieto di sosta quando si vuole vietare l’uso campeggistico del veicolo.
Tale operazione costituisce un eccesso di potere perché si utilizza uno strumento (segnale di divieto di sosta) per un fine diverso da quello tipico previsto dalla norma. In altri termini, si fa un uso improprio della segnaletica stradale prevista dal codice e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
Non è possibile, infatti, utilizzare uno strumento previsto dal Codice della Strada per disciplinare un fenomeno che non è regolato dal medesimo codice né per finalità diverse da quelle codicistiche.
Peraltro per le autocaravan vale quanto stabilito dall’art. 185 del Codice della Strada.
In particolare, il comma II dell’art. 185 dispone:

“La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”.

In sostanza l’autocaravan – ma in realtà tutte le altre tipologie di veicolo – attiva il campeggiare allorché occupa lo spazio esterno al veicolo.
In tal caso, le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell’art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote…”.
Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni dettate da particolari esigenze
di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per tale categoria di autoveicoli appare illegittimo.

Ma come affrontare GLI ERRORI PIÙ RICORRENTI? Continua a leggere l’approfondimento (prima parte)…