Infortunio a causa di buca sulla strada e responsabilità dell’ente

Con Sentenza n. 1736/17, il Tribunale di Napoli affronta il caso di una donna scivolata a causa di una buca “apertasi improvvisamente sul manto stradale”, chiarendole situazioni di possibile responsabilità dell’amministrazione

13 Marzo 2017
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Camminando lungo una strada, un pedone ha visto d’improvviso aprirsi sotto ai suoi piedi una buca che ne ha causato la caduta e il conseguente infortunio: chiede quindi un risarcimento per danni morali, estetici, patrimoniali e biologici all’Ente.

Il parere dei giudici del Tribunale di Napoli è però contrario: la buca non rappresenta una vera e propria insidia, per diversi motivi. Innanzitutto i rilievi fotografici hanno permesso di verificare la preesistenza di una buca di qualche centimetro al centro della strada in esame, inverosimile quindi che questa si sia aperta improvvisamente al passaggio dell’infortunata. Una buca sulla strada è insidiosa solo se non è possibile avvistarla o prevederne l’esistenza, cosa difficile da sostenere nel caso in esame.

Secondariamente, anche volendo sposare la tesi dell’apertura improvvisa, il Comune non avrebbe materialmente potuto fare nulla per segnalare la buca o per intervenire alla sua sistemazione.

Insomma, le amministrazioni sono responsabili solo in presenza di pericoli “insidiosi”, non visibili e non prevedibili per l’utente della strada.

Oltre a ciò, l’incidente non deve essersi verificato per caso fortuito, sarebbe a dire che se c’è condotta colpevole del passante, o questi non presta attenzione e finisce preda di una trappola visibile e prevedibile, l’amministrazione è salva.

Fortuito è anche il caso in cui il pericolo è rappresentato da un cambiamento improvviso che non dà il tempo materiale per intervenire a riguardo (una buca apertasi di fresco o una frana imprevedibile, ad esempio).

Consulta la Sentenza n. 1736 del 13.2.2017, Tribunale di Napoli