Divieto di somministrazione bevande alcoliche a minori di 18 anni dopo il DL Sicurezza Urbana

Come il legislatore ha voluto rafforzare il divieto di vendita e somministrazione ai minori di anni 18 con la modifica dell’art. 14-ter, c. 2 L. n. 125/2001 dopo il DL n. 14/2017. L’analisi di C. Malavasi

15 Marzo 2017
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Gli operatori del commercio su aree pubbliche, sia che esercitino su posteggio isolato o posto all’interno di mercati o fiere, sia che commercializzino i propri prodotti in forma itinerante, possono continuare ad effettuare la vendita di alcolici in recipienti chiusi, come d’uso.

La vendita e la somministrazione su area pubblica di alcolici: excursus normativo

E anche chi effettua la somministrazione di alcolici su aree pubbliche nell’ambito di manifestazioni quali sagre, feste e riunioni straordinarie di persone in genere, sulla base di autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande, non avrà alcun problema a continuare le normali attività di somministrazione degli alcolici.

Lo ha chiarito, in un primo tempo, con propria risoluzione (n. 69837, del 30 luglio 2009), il Ministero dello sviluppo economico, al fine di dare una corretta interpretazione dell’art. 23 della Legge comunitaria 2008 (Legge n. 88/09) potesse comportare un illogico stop alle regolari attività commerciali su aree pubbliche. Con la legge comunitaria 2009 (Legge n. 96/2010) sostituendo il comma 2 dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001 n. 125, si è disposto che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e il loro consumo sul posto dalle ore 24 alle ore 7 possa essere effettuato esclusivamente da quelli che comunemente si identificano come pubblici esercizi e che costituiscono eccezione la vendita e la somministrazione di alcolici in occasione di fiere, sagre, mercati, o altre riunioni straordinarie di persone. L’intento è stato quello di salvaguardare le stesse fiere, le manifestazioni promozionali, nonché le attività commerciali autorizzate dalle singole norme regionali (es. i commercianti su area pubblica con piazzola fissa).

L’art. 14 bis della legge 30/03/2001 n. 125, “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”; attualmente contenente le linee guida principali per la lotta all’abuso di alcol nel territorio nazionale, tale articolo, che così recita:

14-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche

1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

Ora, ad un primo esame di quanto previsto nell’art.14-bis, si può pensare che la somministrazione di bevande alcoliche nelle ore notturne sia possibile esclusivamente […] continua 

Vendita e somministrazione su area pubblica di alcolici: l’ordinamento in materia dopo le modifiche legislative introdotte nel 2017

Nel 2012 – e come successivamente modificato dall’art. 12, comma 2, D.L. 20.2.2017, n. 14 – il legislatore ha apportato modifiche sostanziali sia al regime di vendita che di somministrazione di bevande alcoliche in particolare rivolto ai minori.

In vigore dallo scorso 20.2.2017 si è infatti stabilito che sia per chi vende che per chi somministra:

14-ter. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.

E’ chiaro, pertanto, che il legislatore ha voluto rafforzare il divieto di vendita e somministrazione ai minori di anni 18 e l’introduzione di una sanzione che applicando i principi… Continua a leggere l’approfondimento di C. Malavasi