Omicidio stradale: condanna per il pericolo causato dall’ingombro creato da automezzo in sosta vietata

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 3296/2017, interviene sul ricorso ad una condanna per omicidio stradale, causato dalla violazione ex art. 157 C.d.S.

3 Aprile 2017
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3296 del 23.1.2017, interviene sul ricorso ad una condanna per omicidio stradale, causato dalla violazione dell’art. 157 C.d.S.

Il caso. L’imputato aveva lasciato un autoarticolato in sosta lungo una stradina di campagna, mettendosi poi caricare alcuni blocchi di cemento sul mezzo. Pochi minuti dopo sopraggiungeva un autocarro il cui autista, abbagliato dal sole, non scorgeva in tempo il veicolo parcheggiato in modo da occupare gran parte della carreggiata. L’impatto, inevitabile, risulta fatale per il secondo conducente. L’autista dell’autoarticolato è condannato per dl tribunale per omicidio colposo con violazione delle leggi sulla circolazione stradale. La sentenza è confermata, con rideterminazione della pena, dalla corte di appello e giunge in Cassazione.

Divieto di sosta, mezzo non segnalato: nessuna colpa si può comminare alla parte offesa

La violazione commessa riguarda l’articolo 157 C.d.S., nella parte in cui vieta “la sosta del veicolo sulla corsia di marcia di una strada sita al di fuori del centro abitato ed occupando gran parte della stessa”. L’ingombro causato in questo modo ha reso inevitabile il sinistro mortale, riguardo al quale nessuna colpa si può comminare alla parte offesa, considerando che questa procedeva a velocità moderata, per di più contro il sole abbagliante (i fatti sono avvenuti di primo mattino) e che il mezzo in sosta non era in alcun modo segnalato.

La Corte respinge il ricorso: considerato il pericolo causato dall’imputato a causa dell’ingombro creato sulla strada, nessun accorgimento messo in atto sarebbe stato sufficiente a mettere in sicurezza gli altri utenti della strada, né le luci di segnalazione attivate, né la presenza delle persone a terra ad avvisare del pericolo. Così per i giudici:

“ciò che il ricorrente perde di vista è che l’autocarro non si sarebbe dovuto trovare in quel posto, una volta esclusi, si ripete, una situazione di emergenza che avesse costretto a porre in essere quella sosta (guasto improvviso, malore dell’autista ecc.), o il caso in cui si fosse munito di apposita autorizzazione amministrativa per sostare in quel luogo al fine di caricare i mattoni di cemento; ed, infatti, solo in tali situazioni si sarebbero potute valutare come idonee o meno le precauzioni adottate per segnalare la presenza agli altri utenti della strada dell’autocarro in sosta lungo il margine della carreggiata, al fine di esonerare l’agente da ogni responsabilità in relazione ad una sosta da lui non voluta e/o autorizzata.”

Non è in nessun modo possibile sostenere che la colpa del sinistro sia della vittima, dal momento che la situazione di pericolo è stata causata dalla violazione delle norme sulla sosta.

Consulta la Sentenza n. 3296 del 23.1.2017, Corte di Cassazione