Autoscuole: termine perentorio di otto giorni per comunicare inserimento nuovo automezzo
L’articolo 7-bis, comma 9, del decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione del 17 maggio 1995, n. 317, dispone che le autoscuole debbano comunicare entro otto giorni l’avvenuto inserimento di un nuovo automezzo nel loro parco auto.
In merito a tale termine, il Ministero dei Trasporti ha comunicato che esso non può essere ritenuto perentorio nei seguenti casi:
- il veicolo è stato acquisito per altri usi e poi dirottato sulla pratica didattica;
- il veicolo è stato consegnato dal concessionario molto tempo dopo il perfezionamento del contratto d’acquisto;
- è necessario installare i doppi comandi sul veicolo per poi aggiornare la carta di circolazione.
Per maggiori informazioni consulta la circolare MIT prot. 14973/2017
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