Somministrazione alcolici a minori

Risoluzione al quesito in tema di vendita di bevande alcoliche a minori, sanzioni e sospensione dell’attività

13 Settembre 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Quesito

Buongiorno, i Carabinieri hanno accertato, per la seconda volta, la vendita di bevande alcoliche ad un minore di anni 16 all’interno di una discoteca. L’art. 689 del c.p. prevede l’arresto fino a un anno ed in caso di recidiva l’applicazione anche della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi. Il provvedimento della sospensione dell’attività da chi deve essere emesso, con che modalità e tempistiche? Nel caso fosse il Comune, la sospensione deve riguardare la sola autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuata congiuntamente all’attività prevalente di intrattenimento e svago o deve riguardare l’attività principale di discoteca? Grazie.

Risposta

Per poter stabilire che si tratta di recidiva, come indicato dal comma 1-ter dell’articolo 689 del c.p., si dovrà attendere l’emissione della seconda condanna definitiva del reato; il comma 3 del medesimo articolo prevede la sospensione dell’attività nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, ma a ns parere anche per questo reato dovrebbe valere il principio della presunzione di innocenza fino a quando non vi è sentenza definitiva. Gli interpreti della norma ritengono che ricada in capo al Prefetto la competenza a ricevere il rapporto, emettere ordinanza ingiunzione di pagamento e ad irrogare la misura interdittiva della chiusura dell’esercizio, trattandosi anche in questo caso di provvedimenti di sicurezza pubblica.